AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n.  309,
19  ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994,
n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  246
del 19 ottobre 1993, n. 296 del  18  dicembre  1993,  n.  38  del  16
febbraio  1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e
n. 195 del 22 agosto 1994).
                               Art. 1.
  1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe  di  ritenuta  o
traverse,  che  superano  i  15 metri di altezza o che determinano un
volume d'invaso superiore a  1.000.000  di  metri  cubi,  di  seguito
denominate  dighe,  e'  soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', (( in particolare delle popolazioni e  dei  territori  a
valle delle opere stesse, )) all'approvazione tecnica del progetto da
parte  del  Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata
nel caso di  conformita'  del  progetto  alla  normativa  vigente  in
materia   di   progettazione,  costruzione  ed  esercizio  di  dighe.
L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione  della
domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento  puo'  essere  emanato  nella  forma  dell'approvazione
condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal  caso
e'  fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la
natura e la complessita' delle medesime. Sono, in  ogni  caso,  fatti
salvi   i   controlli   successivi   riguardanti  l'osservanza  delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano   invasi  adibiti  ((  esclusivamente  ))  a  deposito  o
decantazione o  lavaggio  di  residui  industriali,  che  restano  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. (( Ai fini della sottoposizione alla valutazione di
impatto ambientale, restano fermi i  limiti  di  cui  all'articolo  2
della legge 9 gennaio 1991, n. 9. ))
  2.  Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e' sostituito dal seguente:
  " 3. Il Servizio nazionale dighe provvede (( in via  esclusiva,  ))
anche  nelle  zone  sismiche,  alla identificazione, al controllo dei
progetti di massima, nonche'  al  controllo  dei  progetti  esecutivi
delle  opere  di  sbarramento, (( dighe di ritenuta o traverse )) che
superano 15 metri di altezza o che determinano un  volume  di  invaso
superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Restano  di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  tutte  le
opere di sbarramento che determinano invasi adibiti (( esclusivamente
)) a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.".
  3.  Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e' sostituito dal seguente:
  " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  le
attribuzioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 1
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  15
metri  di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al  servizio
di  grandi  derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme
le attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  servizio
nazionale   dighe   fornisce   alle   regioni   il  supporto  tecnico
richiesto.".
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  l'altezza  della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella  del  punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e'
pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu'  elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del  paramento
di monte.
  5.  E'  soggetta  all'approvazione  tecnica del progetto anche ogni
opera di modificazione che incida sulle  caratteristiche  considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario.
  6.  L'approvazione  tecnica  del  progetto  ai  fini della pubblica
incolumita' da parte del Servizio  nazionale  dighe  non  sostituisce
obblighi,  oneri  e  vincoli,  gravanti  sul  soggetto  e sulle opere
interessate, con riferimento alla valutazione di impatto  ambientale,
all'assetto  idrografico,  agli interessi urbanistici, paesaggistici,
artistici, storico-archeologici, sanitari,  demaniali,  della  difesa
nazionale,  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  che
restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
  7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza  di  servizi  di  cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
(( 7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del         ))
(( Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli        ))
(( adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25      ))
(( novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre    ))
(( 1971, n. 1086.                                                  ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dell'art. 2 della legge n. 9/1991 (Norme per
          l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:  aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          indicazioni  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali) e' il seguente:
             "Art. 2 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per la
          realizzazione  delle dighe e degli altri impianti destinati
          a trattenere,  regolare  o  accumulare  le  acque  in  modo
          durevole  per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10
          metri o di capacita' superiore a 100.000 metri cubi  e  per
          la  realizzazione  delle  relative opere di trasporto delle
          acque si applicano le norme di  cui  all'articolo  6  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di
          attuazione.
             2.   Qualora   venga  constatato  che  la  realizzazione
          dell'impianto   puo'   avere    un    impatto    importante
          sull'ambiente  di  un  altro  Stato  membro della Comunita'
          economica  europea  (CEE),  il  Ministro  dell'ambiente  ne
          informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per
          gli adempimenti necessari.
             3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la
          ricerca  e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
          sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale
          ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure
          previsti dalla normativa vigente".
             - Il testo dell'art. 10 della legge n.  183/1989  (Norme
          per  il  riassetto  organizzativo e funzionale della difesa
          del suolo), come  modificato  dall'art.  3  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  253,  e  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 10 (Le regioni). -  1.  Le  regioni,  ove  occorra
          d'intesa   tra   loro,   esercitano  le  funzioni  ad  esse
          trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed  in
          particolare  quelle  di gestione delle risorse d'acqua e di
          terra e, tra l'altro:
               a)  delimitano  i  bacini   idrografici   di   propria
          competenza;
               b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del
          progetto  di  piano dei bacini di rilievo nazionale secondo
          le  direttive  dei  relativi  comitati  istituzionali,   ed
          adottano gli atti di competenza;
               c)  formulano proposte per la formazione dei programmi
          e per la redazione di  studi  e  di  progetti  relativi  ai
          bacini di rilievo nazionale;
               d)    provvedono    alla    elaborazione,    adozione,
          approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici
          di rilievo regionale nonche' alla approvazione di quelli di
          rilievo interregionale;
               e)    dispongono    la    redazione    e    provvedono
          all'approvazione   e  all'esecuzione  dei  progetti,  degli
          interventi e  delle  opere  da  realizzare  nei  bacini  di
          rilievo  regionale e di rilievo interregionale, istituendo,
          ove  occorra,  gestioni  comuni,  ai  sensi dell'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616;
               f)  provvedono,  nei bacini di rilievo regionale ed in
          quelli di rilievo interregionale, per la parte  di  propria
          competenza,  alla  organizzazione  e  al  funzionamento del
          servizio  di  polizia  idraulica,  di  piena  e  di  pronto
          intervento  idraulico  ed  a  quelli  per  la gestione e la
          manutenzione  delle   opere   e   degli   impianti   e   la
          conservazione dei beni;
               g)  provvedono  all'organizzazione  e al funzionamento
          della navigazione interna;
               h) attivano la costituzione di comitati per  i  bacini
          di   rilievo   regionale  e  di  rilievo  interregionale  e
          stabiliscono  le  modalita'  di  consultazione   di   enti,
          organismi,  associazioni  e  privati interessati, in ordine
          alla redazione dei piani di bacino;
               i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del
          suolo e sulle  condizioni  dell'assetto  idrogeologico  del
          territorio  di  competenza  e sullo stato di attuazione del
          programma triennale in corso e la trasmettono  al  comitato
          nazionale  per  la  difesa  del  suolo  entro  il  mese  di
          dicembre;
               l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta  necessaria
          in  materia  di  conservazione e difesa del territorio, del
          suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle  acque  nei
          bacini  idrografici  di competenza ed esercitano ogni altra
          funzione prevista dalla presente legge.
             2. Nei comitati tecnici di bacino di  rilievo  regionale
          ed   in   quelli  di  rilievo  interregionale  deve  essere
          assicurata la presenza  a  livello  tecnico  di  funzionari
          dello  Stato,  di  cui  almeno uno del Ministero dei lavori
          pubblici,  uno  del  Ministero  dell'ambiente  e  uno   del
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste. Negli stessi
          comitati  tecnici  dei  bacini  ricadenti  nelle  aree  del
          Mezzogiorno  e'  altresi'  assicurata  la  presenza  di  un
          rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno.
             3.  Il  Servizio  nazionale  dighe   provvede   in   via
          esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione,
          al  controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo
          dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di
          ritenuta o traverse  che superano 15 metri di altezza o che
          determinano un volume di invaso superiore  a  1.000.000  di
          metri   cubi.      Restano   di  competenza  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  tutte  le
          opere   di   sbarramento  che  determinano  invasi  adibiti
          esclusivamente a deposito  o  decantazione  o  lavaggio  di
          residui industriali.
             4.  Rientrano  nella  competenza delle regioni a statuto
          ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di
          Trento e Bolzano le attribuzioni  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per
          gli  sbarramenti  che  non superano i 15 metri di altezza e
          che determinano un invaso  non  superiore  a  1.000.000  di
          metri  cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di
          grandi derivazioni di acqua di competenza statale,  restano
          ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il
          servizio  nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto
          tecnico richiesto.
             5. Resta di  competenza  statale  la  normativa  tecnica
          relativa  alla  progettazione  e costruzione delle dighe di
          sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.
             6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di  cui
          al  regio  decreto-legge  30  dicembre  1923, n. 3267, sono
          interamente esercitate dalle regioni a partire  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
             7.  Sono  delegate  alle  regioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi generali e dei criteri definiti dallo  Stato,  le
          funzioni  amministrative statali relative alla difesa delle
          coste, con esclusione delle zone  comprese  nei  bacini  di
          rilievo   nazionale,   nonche'  delle  aree  di  preminente
          interesse nazionale per la sicurezza dello  Stato  e  della
          navigazione marittima.
             8.  Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative
          gia' trasferite o delegate alle regioni".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indi'ce di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-bis.   Qualora   nella   conferenza    sia    prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             -   La  legge  n.  1684/1962  reca:  "Provvedimenti  per
          l'edilizia  con  particolari  prescrizioni  per   le   zone
          sismiche".
             -  La  legge  n.  64/1974  reca:  "Provvedimenti  per le
          costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per  le   zone
          sismiche".
             -  La  legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina
          delle opere di conglomerato cementizio  armato,  normale  e
          precompresso ed a struttura metallica".